Fino al 3 aprile attività didattica sospesa in tutte le scuole.

Si riporta, di seguito una sintesi delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri.

SCUOLE, UNIVERSITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICHE
È confermata la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività didattiche di scuole di ogni ordine e grado. Fino al 3 aprile sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni delle competenti autorità.

RIAMMISSIONE DEGLI STUDENTI A SCUOLA
Ferma restando l’interruzione delle attività didattiche fino al 3 aprile, “la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. Pertanto la riammissione a scuola avverrà solo dietro presentazione di certificato medico che dovrà specificare se si tratti di malattia generica o infettiva. In caso di malattia non infettiva si seguono le regole vigenti nelle singole regioni. Se l’assenza è riferibile al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza – anche se superiore a cinque giorni –  non serve il certificato medico. Se l’alunno fosse stato già assente precedentemente alla chiusura della scuola per motivi di altra natura (motivi familiari, settimana bianca, ecc.) il certificato medico è necessario solo se tale assenza non era stata preventivamente comunicata dalla famiglia alla scuola. Per le assenze per le quali non è previsto il certificato medico la famiglia dovrà produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di “non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi confermati”. Le assenze maturate dagli studenti ai quali in base al decreto non è consentita la frequenza alle lezioni (art. 2, lettera i) non sono computate ai fini della eventuale ammissione agli esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

In allegato i seguenti documenti:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020
Sintesi del decreto PCM
Modulo di autocertificazione per gli spostamenti

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